Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, ai sensi art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, ha una funzione assistenziale (le condizioni dei coniugi) ed in uguale misura compensativa (le ragioni che hanno portato alla decisione) e perequativa (il contributo dato da entrambi alla vita familiare, sotto un profilo economico e personale).

La decisione del Giudicante in merito all’assegno richiede quindi l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che lo richiede e l’impossibilità di procurarsi strumenti di sussistenza per ragioni oggettive.

Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

Il principio è stabilito nella recente ordinanza della Cassazione civile, sez. VI, 10 agosto 2021, n. 22602 ed è in linea  con quanto affermato dalla sentenza della Cassazione Civile a Sezioni unite n. 18278/2018.

Il profilo perequativo-compensativo che integra, unitamente al profilo assistenziale, la natura composita dell’assegno divorzile, discende dalla affermazione del principio costituzionale di solidarietà e porta al riconoscimento di un contributo finalizzato a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un principio astratto ma il conseguimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nell’attuazione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.