La bozza di riforma dell’imposta di successione, approvata il 9 aprile 2024 dal Consiglio dei Ministri, prevede interessanti novità anche in merito alla tassazione del trust.

L’indirizzo più recente della Cassazione (Sentenza 15453/2019), ha sancito la neutralità dell’operazione di entrata di beni e diritti nel trust, prevedendo che la tassazione si applichi al momento del conferimento da parte del trustee al beneficiario. Tale indirizzo è stato recepito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 34 del 2022, pur con la precisazione che la tassazione deve essere “anticipata” al momento del conferimento dei beni nel trust nelle ipotesi nelle quali da subito  si verifichi il diritto del beneficiario finale ad ottenere un vantaggio patrimoniale.

Lo scenario cambia con la riforma: fermo il principio sopra descritto già sancito dalla Cassazione e confermato dall’Agenzia delle Entrate, sarà però possibile esercitare l’opzione di versare l’imposta di donazione anticipatamente e quindi al momento del conferimento dei beni nel trust.

Risulta evidente l’utilità per l’Agenzia delle Entrate, che potrà quindi ricevere in via anticipata il pagamento.

Il vantaggio per il disponente (o trustee nel caso di trust successorio) sarà invece   quello di una definizione certa della problematica fiscale, anticipandola e quindi potendo programmare l’adempimento.

Con il pagamento anticipato, l’impatto economico dell’imposta viene infatti “cristallizzato” al momento del conferimento iniziale. Infatti, anche nell’ipotesi in cui, successivamente all’entrata dei beni nel trust, cambi il sistema impositivo, magari divenendo più gravoso, l’operazione di conferimento dal trust al beneficiario finale  sarà  comunque “a costo zero”. Allo stesso modo non vi saranno ulteriori costi per il trasferimento a favore del beneficiario se i beni e diritti, nel frattempo, hanno acquisito ulteriore valore.

Qualora si scelga l’opzione per la tassazione in entrata e non siano stati individuati i beneficiari, si applicherà l’aliquota più alta (attualmente 8%). Il pagamento in entrata sarà definitivo e senza possibilità di ripetizione, anche nell’ipotesi che il trust non si realizzi e che non avvenga successivamente il conferimento dei beni all’utente finale.