Il diritto societario è l’esercizio in forma collettiva dell’impresa. La definizione più compiuta e citata del fenomeno societario si trova comunque nel codice civile, all’art. 2247, secondo cui con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili. Nel nostro ordinamento, tuttavia, se da un lato, esistono società non a scopo di lucro, dall’altro, con l’introduzione delle società unipersonali, anche un soggetto singolo può costituire una nuova società, mediante un atto unilaterale.