In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.” Così recita il terzo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. come rivisto dalla L. n. 220/2021.

Cosa si intende però per “servizi comuni” che possono essere sospesi? Ci può rientrare, ad esempio il servizio di erogazione dell’acqua o del riscaldamento? O la norma si rivolge solo ai servizi “non essenziali” ?

L’art. 32 della Costituzione garantisce il diritto alla salute, che deve pertanto, almeno di principio, ritenersi preminente rispetto alla tutela dell’interesse meramente economico, in questo caso del Condominio.

Una interessante pronuncia del Tribunale di Perugia dello scorso 19 dicembre, emessa all’esito di un ricorso di urgenza promosso da un Condominio contro un condòmino moroso, legittima l’amministratore a sospendere anche i servizi cosiddetti essenziali, ma a determinate condizioni.

Secondo il Tribunale di Perugia, prima di tutto, il legislatore, nell’attribuire la facoltà di sospensione all’amministratore, non ha operato alcuna distinzione tra servizi essenziali e non essenziali e pertanto: “ritenere non sospendibili tali servizi, quand’anche riguardanti il servizio idrico ovvero quello di riscaldamento, si tradurrebbe in una non consentita interpretatio abrogans del disposto di legge

Inoltre il Giudice,  oltre a dover tutelare il diritto alla salute del condòmino moroso, deve valutare e considerare anche gli interessi degli altri partecipanti alla comunione in regola con i pagamenti e che, in aggiunta, si trovano a dovere sopportare un maggiore esborso a causa del comportamento scorretto di altri e per evitare di trovarsi loro stessi soggetti a procedure esecutive da parte dei fornitori del Condominio.

Il Tribunale segue la linea giurisprudenziale che non ha ritenuto “intangibili”, ad esempio,  i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del singolo condomino (Tribunale di Roma, ordinanza del 27 giugno 2014, e Tribunale di Brescia, ordinanze del 17.02.2014 e del 21.05.2014, Trib. Bologna, 3 aprile 2018, in riforma dell’ordinanza del 15.9.2017).

Rileva il Tribunale di Perugia che “sul fronte giuspubblicistico, inoltre, si osservi che solo riguardo al servizio idrico è dettata una disciplina espressamente posta a tutela dell’utente moroso che versi in condizioni di “documentato stato di disagio economico-sociale”, con la previsione di un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi “in ogni caso” (così il D.P.C.M. 29 agosto 2016…)”

Onere del condòmino moroso che non voglia vedere interrotti i servizi essenziali è quello di dimostrare il suo stato di bisogno, affinchè il Tribunale possa valutare il contemperamento degli interessi contrastanti delle parti.

Nel caso di Perugia il condomino moroso è rimasto contumace e, da qui l’accoglimento del ricorso, con la conseguente autorizzazione al “Condominio istante nei confronti della proprietà resistente a interrompere, mediante apposizione di sigilli e comunque mediante la soluzione tecnica meno gravosa ed invasiva, l’afflusso dell’acqua calda e per il riscaldamento dalle tubazioni condominiali mediante distacco dell’utenza individuale con la chiusura della relativa erogazione e con l’autorizzazione ad accedere, anche con l’ausilio della forza pubblica, all’immobile  di proprietà del resistente ove è ubicato il contatore individuale, ciò tramite impresa idraulica e/o edile che intercetti le tubazioni d’acqua d’ingresso chiudendole con tappi e con ogni  altro mezzo tecnico del caso a sospendere l’erogazione” .