Va in pensione la formula esecutiva, che il Codice di procedura civile prevede(va) sulle “sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.” La novità entrerà in vigore dal 30 giugno 2023.

Verrà quindi riformato il testo dell’art. 475 cpc.

L’attuale formulazione “Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva …….” sarà così sostituita: “Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti”.

Sulle conseguenze, nel processo esecutivo, della mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo, la giurisprudenza era piuttosto divisa.

La novità normativa va accolta con favore perché snellisce le procedure e dirime il contrasto tra le Corti, che rischiava di allungare i tempi di esecuzione dei titoli esecutivi.