Le vetrate panoramiche (purchè amovibili) rientrano, dal 22 settembre 2022, nell’edilizia libera.

La novità è frutto della conversione in legge del DL 115/2022 che ha integrato l’art. 6 del dpr 380/2001, il cosiddetto “testo Unico dell’Edilizia”.

Sono quindi realizzabili senza la necessità di un titolo abilitativo   “gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.”

Precisa ancora la norma che  “Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.

La norma cerca di mettere ordine sulla controversa vicenda della legittimità delle vetrate che spesso vengono utilizzate per “chiudere” logge o balconi.

La giurisprudenza amministrativa fino ad oggi ha spesso considerato tali opere come illegittime perché funzionali ad un aumento di cubatura.

Secondo altri autorevoli indirizzi invece strutture leggere come le “pergotende” che possono essere rimosse attraverso lo smontaggio e non la demolizione, caratterizzate dalla prevalenza dell’elemento retrattile sulla intelaiatura, possono essere parificate ad elementi di arredo; ne viene quindi esclusa la rilevanza edilizia. In questa ultima direzione si segnala la sentenza del Consiglio di Stato del 27 aprile 2022 N. 03321/2022, Reg. Prov. Coll, nel giudizio patrocinato dallo scrivente.

Potrebbe però essersi persa, nonostante la rilevante novità normativa, una occasione per chiudere definitivamente la vicenda. La descrizione di legge non risolve infatti definitivamente la differenza tra “VEPA” e le verande, la chiusura delle quali, in assenza di titolo, può rimanere in determinate condizioni un illecito amministrativo.

Rimane poi aperta la questione dei “diritti dei terzi”; sebbene legittima sotto un profilo amministrativo/urbanistico, la vetrata non dovrà, ad esempio, ledere il decoro o l’estetica condominiale, causare danni ai prospetti architettonici dell’edificio o ledere comunque eventuali diritti dei vicini. Ovviamente rientriamo, in questo caso, nell’ambito della disciplina del diritto privato e eventuali iniziative giudiziali contro le VEPA dovranno essere ad impulso dei soggetti che si ritengano lesi dalla realizzazione della vetrata panoramica.