provvedimento di accoglimento art 700 cpc
è sempre più frequente nelle società commerciali, soprattutto di dimensioni medio piccole ove i rapporti interni non siano più idilliaci, assistere ad attività ostili da parte degli amministratori che non consentono agli altri soci di prendere conoscenza delle attività societarie.
In questo modo al socio viene impedita ogni attività di controllo che invece è garantita dalla legge ed in particolare per le società a responsabilità limitata dall’art. 2476, 2 comma, c.c., secondo il quale i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Anche per la giurisprudenza, il socio di una società a responsabilità limitata è titolare di un diritto di controllo che si esplica nel poter chiedere in visione i libri e tutta la documentazione afferenti la gestione della società, cui fa riscontro l’obbligo di adempimento della società senza alcun potere di sollevare contestazioni ed eccezioni di sorta. Analogo principio è previsto dall’art. 2261 c.c. in tema di controllo sulla gestione di società di persone da parte dei soci che non partecipano alla relativa amministrazione.
Dunque sia nelle società a responsabilità limitata che nelle società di persone il diritto di informazione ed il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della sua partecipazione. La legge riconosce il diritto potestativo di controllo, attuabile nelle forme del pieno accesso all’intera documentazione sociale, a qualsiasi socio , a prescindere dalla entità della partecipazione al capitale sociale, e che non partecipi attualmente all’amministrazione della società.
Ovviamente questo diritto non può essere abusato da parte del socio che deve muoversi in conformità del principio generale di buona fede e di correttezza. Non è quindi consentito al socio una ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di creare problemi all’attività sociale o di agire per fini antisociali. In tali ipotesi l’amministratore può – anzi ha il dovere di – rifiutare informazioni sociali riservate.
Tornando invece alle ipotesi consentite dalla legge, la tutela del socio può essere assicurata anche attraverso lo strumento dell’art. 700 c.p.c. Non esistono infatti forme di tutela cautelari tipiche previste dal nostro ordinamento per esercitare i diritti di cui all’art. 2476, 2° comma c. c. ( nel caso di srl) di cui all’art. 2261 cc (per le società di persone).
La legittimazione all’azione deriva dalla qualifica di socio.
Ovviamente il socio che agisce ex art. 700 cpc dovrà prospettare sia il petitum che la causa petendi in relazione ai quali adeguatamente dimostrare la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, ossia la fondatezza del diritto azionato, e del periculum in mora e quindi il motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Quanto al fumus boni iuris, lo stesso deriva in re ipsa dal diritto di informazione e di controllo garantito al socio.
Il periculum in mora può essere dimostrato dalla non voluta ignoranza sulle vicende gestionali ed in genere sulle vicende afferenti la società.
Sarà opportuno che il ricorrente dimostri di aver inutilmente tentato di avere accesso alla documentazione sociale, prima di essere stato costretto ad intraprendere la via giudiziale. L’emissione del provvedimento cautelare è quindi legittimato, in punto di “periculum”, dal ritardo nell’accesso agli atti e documenti che lede il diritto potestativo di controllo del socio sull’amministrazione della società ed impedisce l’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società che mediante eventuali iniziative giudiziarie.
Si allega, all’inizio dell’articolo, un provvedimento di accoglimento totale ex art. 700 cpc ottenuto dallo scrivente innanzi al Tribunale di Roma, ove il Giudice diffusamente illustra le ragioni dell’accoglimento del ricorso.
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