È molto frequente che le liti tra i singoli condòmini vengano portate all’attenzione dell’amministratore o dell’assemblea condominiale, quasi il Condominio fosse un arbitro o un giudice chiamato a risolvere ogni contenzioso che avvenga sotto il tetto comune.

Non sempre però è così.

È il caso di una lite tra due condòmini, nella quale il proprietario dell’appartamento al piano terra lamenta l’immissione, nel suo appartamento, di esalazioni di gas provenienti dal garage sottostante di proprietà di altro proprietario. La vicenda viene portata all’attenzione della assemblea condominiale ed i due litiganti, in quella sede, raggiungono un accordo: verranno eliminate le luci finestrate attraverso le quali si verificano le immissioni di gas e verrà realizzato un muro, i cui costi verranno divisi in parti uguali tra i due condòmini. L’accordo viene messo ai voti ed approvato all’unanimità con delibera assembleare.

Passa il tempo ed il proprietario del garage non mette in esecuzione le opere concordate: a questo punto il proprietario dell’appartamento che subisce le esalazioni si rivolge all’autorità giudiziaria perché metta in esecuzione la delibera condominiale. Il Tribunale rigetta la domanda che viene invece accolta in Appello.

La parola va alla Cassazione, alla quale ricorre il proprietario del garage che ottiene la vittoria finale.

La Cassazione infatti, con l’ordinanza 38212 del 3 dicembre 2021, precisa che il singolo proprietario non ha azione nei confronti di altro condòmino per ottenere l’esecuzione di una delibera condominiale rimasta ineseguita: secondo l’art. 1105 c.c. comma 4, se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può solo ricorrere all’autorità giudiziaria, che provvede in Camera di consiglio ad adottare i provvedimenti opportuni.

Nel caso di specie era stato accertato che i due litiganti non avevano raggiunto un accordo (avente natura contrattuale ed effetti solo inter partes ai sensi dell’art. 1372 c.c.) che impegnasse il proprietario del garage all’eliminazione delle aperture da cui provenivano le immissioni; semplicemente la questione era stata votata all’interno della delibera condominiale.

Secondo la Cassazione era pertanto preclusa la possibilità che il singolo condòmino potesse agire per ottenere l’esecuzione dell’obbligo previsto nella delibera condominiale carico di un altro partecipante alla comunione condominiale.