La Corte di Appello di Roma, con la sentenza 8274 del 14 dicembre 2021, è entrata nel merito del rapporto esistente tra Condominio ed i singoli condomini, quanto alla sussistenza o meno di un obbligo di custodia nel parcheggio condominiale a carico dello stesso Condominio.

Il caso è originato da una serie di furti di motoveicoli ed un tentativo di furto di autovettura, verificatisi all’interno di un parcheggio condominiale, protetto da un muro di cinta ed al quale si poteva accedere solo attraverso un accesso regolato da un cancello elettrico, posizionato in prossimità della guardiola del portiere.

I due condomini che avevano subito il furto dei mezzi convenivano in giudizio il Condominio, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, sul presupposto che tra il Condominio ed i singoli condomini sussistesse un “contratto di parcheggio” concluso “per fatti concludenti” consistenti nella messa a disposizione, da parte del Condominio, dei posti auto con conseguente obbligo (e responsabilità) di custodia del Condominio stesso dei mezzi ivi parcheggiati.

La Corte di Appello ha respinto questa interpretazione, confermando la sentenza di primo grado, sul presupposto che non si può ritenere esistente un contratto di custodia tra il Condominio ed i singoli condomini, dal momento che la fruizione dei posti auto condominiali rientra nell’esercizio del diritto d’uso dei beni comuni ai sensi dell’art. 1102 del c.c.