In precedenti interventi avevo ipotizzato l’applicabilità dell’art. 1256 del c.c. nell’attuale quadro di emergenza nazionale da pandemia Covid 19, con riferimento alle obbligazioni derivanti dai contratti di locazione.
Così recita l’art. 1256 del codice civile: “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’inadempimento.”
Un provvedimento del Tribunale di Venezia di questi giorni sembra riconoscere l’applicabilità di questo principio alle difficoltà economiche incontrate, a causa del Covid 19, nella conduzione delle locazioni commerciali.
Parliamo di una locazione destinata alla vendita di articoli di pelletteria nella città lagunare che ha subito prima la calamità dell’acqua alta e poi, praticamente senza soluzione di continuità, la chiusura imposta dalla legge con la dichiarazione dell’area quale “zona rossa”.
Il conduttore, invocando l’impossibilità sopravvenuta definitiva, ha operato il recesso unilaterale immediato dal contratto ma il locatore non ha ritenuto di riconoscere il diritto.
Pur se accettate in restituzione le chiavi, il locatore ha attivato la fideiussione bancaria per il mancato rispetto del preavviso semestrale del recesso.
Da qui il ricorso d’urgenza del conduttore ex art. 700 c.p.c.
La Prima sezione Civile del Tribunale di Venezia ha accolto le ragioni del conduttore in via d’urgenza “bloccando” l’escussione della fideiussione.
Si tratta di un primo provvedimento d’urgenza e la causa proseguirà nel contraddittorio delle parti .
È presto quindi per giungere a conclusioni o fare giurisprudenza: il principio di diritto però dell’impossibilità sopravvenuta del conduttore, causa pandemia, nel rispetto delle obbligazioni di un contratto di locazione è stato affermato da un Tribunale, come conferente alla fattispecie concreta.
Vedremo l’evoluzione della vicenda.