Se i coniugi si trovano in regime di comunione legale dei beni, possono acquistare separatamente un immobile senza farlo ricadere nel patrimonio indiviso?

È una cosa possibile ma a determinate condizioni.

Il regime della comunione legale nel matrimonio comporta, tra l’altro, che “costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione di quelli relativi ai beni personali” (art. 177 c.c.).

L’art. 179 definisce ed elenca i beni personali (esclusi dalla comunione legale) in sei categorie divise per lettere (dalla “a” alla “f”).  In particolare, alla lettera “f” viene specificato che non fanno parte della comunione e sono beni personali del coniuge “ i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati (nota: nelle lettere dalla “a” alla “e”) o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto di acquisto”.

È quindi possibile acquistare un immobile senza farlo ricadere nella comunione legale; ai sensi dell’art. 179 del c.c. comma 2, l’altro coniuge (non acquirente) deve partecipare all’atto notarile, per dichiarare la natura di “bene personale”  dell’acquisto dell’altro coniuge.  La dichiarazione però è condizione necessaria ma non sufficiente: da sola non basta ad escludere il bene dalla comunione legale.

Lo ribadisce la Cassazione civile, Seconda Sezione, nell’ordinanza n. 40423 depositata il 16 dicembre 2021: oltre alla dichiarazione del coniuge è necessaria l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall’art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c. .

Chi compra deve prima di tutto dichiarare espressamente che l’immobile è acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali o col loro scambio. All’occorrenza dovrà essere in grado di dimostrare questa circostanza.  La sua dichiarazione in atto pubblico dovrà essere ben circostanziata, con l’indicazione analitica della provenienza delle risorse utilizzate per l’acquisto dell’immobile. Quanto dichiarato dall’acquirente dovrà essere dimostrabile, possibilmente con un espresso richiamo agli atti e documenti comprovanti il reperimento delle risorse necessarie all’acquisto.

Inoltre il coniuge non acquirente, con apposita dichiarazione sempre nell’atto di compravendita, dovrà riconoscere il presupposto di fatto già esistente e quindi la provenienza (dal patrimonio personale dell’acquirente) del denaro utilizzato per l’acquisto.