Il principio di solidarietà condominiale è titolo per l’installazione di un ascensore sulle parti comuni, per consentire alle persone disabili la migliore fruizione delle loro abitazioni.

Lo ha ribadito la Cassazione, Sezione II, nella ordinanza del 14 giugno 2022 n. 19087.

È quindi legittima la delibera dell’assemblea di condominio che, con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 5, c.c. richiamato dall’art. 1120, deliberi l’installazione di un ascensore nel vano scala condominiale a cura e spese di alcuni condòmini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri condòmini di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi di tale innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell’impianto ed in quelle di manutenzione dell’opera, ed ove risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento delle cose comuni, alcun pregiudizio a ciascun condomino ai sensi dell’art. 1120, secondo comma, c.c., non dovendo necessariamente derivare dall’innovazione un vantaggio compensativo per il condomino dissenziente.

La Suprema Corte ha enfatizzato la rilevanza della solidarietà condominiale: se l’installazione di un ascensore su area comune sia funzionale allo scopo di eliminare le barriere architettoniche  per aiutare le persone disabili (o comunque le persone che hanno difficoltà ad affrontare le rampe di scale), l’intervento innovativo è legittimo perché va a preservare un diritto fondamentale consistente nella comoda fruizione della propria abitazione.

L’interesse all’installazione dell’ascensore, anche in presenza di dissenso di alcuni condòmini,  è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell’esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell’edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all’uso o al godimento degli altri condòmini, faciliti l’accesso delle persone a tali unità abitative, in particolare di quelle meno giovani.