Il trust familiare è un c.d trust opaco; non svolge attività commerciali e gestisce un patrimonio composto da un capitale che genera reddito (quale ad esempio canoni di locazione immobiliare). Il reddito viene di norma destinato a beneficiari (spesso gli eredi) che sono diversi dal disponente (spesso il genitore o comunque un parente)

La Circolare 34\E del 20 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato l’irrilevanza ai fini fiscali  dei redditi dei trust familiari attribuiti ai beneficiari.

Il principio è che la tassazione avviene “in entrata” quando il patrimonio viene attribuito al trustee; tassare nuovamente i redditi “in uscita” diretti ai beneficiari comporterebbe una duplicazione del prelievo impositivo. L’attribuzione di tali redditi per l’Agenzia è irrilevante anche ai fini dell’imposta sulle donazioni.

È importante fare un distinguo però tra patrimonio e reddito: il  reddito ha una diversa valenza nel diritto del trust ed ai fini fiscali. Esempio: se vendo un immobile (che rappresenta capitale) e realizzo una plusvalenza, per il trust ho realizzato un aumento del capitale mentre ai fini fiscali ho generato reddito.

Così come un genitore può effettuare donazioni “indirette” ai figli utilizzando il proprio reddito, ad esempio, per pagare una rata universitaria, l’affitto di casa o una polizza vita, così il trustee può utilizzare il reddito del trust con le stesse finalità, senza che si applichino tassazioni su tali liberalità.

Vi sono ovviamente delle eccezioni: gli atti soggetti a registrazione con i quali il trustee trasferisce senza corrispettivo un bene al beneficiario (ad esempio un immobile) sconta la tassa sulle donazioni, così come un atto soggetto a registrazione nel quali si dispone di attribuzioni liberali a favore dei beneficiari.

Sarà quindi importante che il trustee mantenga una contabilità separata ed analitica tra ciò che rappresenta capitale e ciò che rappresenta reddito ai fini fiscali; la plusvalenza realizzata in una vendita ultra quinquennale, se per il trust non rappresenta reddito, ai fini fiscali invece lo è. In questo caso, se l’importo della plusvalenza verrà traferito ai beneficiari, non verrà applicata nessuna tassazione, né quella sui redditi né quella sulle donazioni.

Il beneficiario potrà quindi invocare la non imponibilità di quanto ricevuto, solo in presenza di una chiara contabilità del trust dalla quale derivi la natura “reddituale”, ai fini fiscali  della elargizione acquisita.