È annullabile il contratto tra l’avvocato ed il proprio assistito qualora il legale, al momento del conferimento dell’incarico, abbia omesso di informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e dei casi nei quali lo stesso sia obbligatorio e quindi condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. L’informativa deve essere conferita chiaramente e per iscritto e deve essere allegata all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Lo stabilisce l’art. 4 del D.L. 28/2010.

Niente parcella quindi per l’avvocato che non informa per iscritto: lo ha precisato la Cassazione nell’ordinanza 35971 del 7 dicembre 2022.

Il contratto tra avvocato e patrocinato è comunque annullabile, non nullo e per renderlo inefficace è pertanto necessario che la parte assistita contesti la notula, facendo valere in giudizio le sue ragioni.

Il patrocinato “contestatore” non può beneficiare gratis dell’attività del legale. All’avvocato, per l’attività compiuta, spetterà infatti un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 del codice civile, che disciplina la fattispecie di arricchimento senza causa.

Attenzione quindi, soprattutto per i giovani avvocati.