La pandemia da COVID è (forse) alle spalle e le attività commerciali provano a ripartire.

Come deve comportarsi un imprenditore che prende in locazione un immobile commerciale in questo periodo?

Per i contratti stipulati precedentemente alla Pandemia, i conduttori in difficoltà hanno invocato gli artt.1256 e 1258 c.c. (impossibilità della prestazione temporanea o assoluta), gli artt. 1464 e 1467 c.c. (riduzione della prestazione e risoluzione del contratto).

La giurisprudenza e la dottrina hanno citato anche i principi di buona fede (1366 c.c.), di conservazione del contratto (1367 c.c.), i principi di integrazione del contratto (1374 c.c.)  e di esecuzione secondo buona fede (1175 e 1375 c.c.).

Il Covid è stato un evento straordinario che ha colto tutti di sorpresa.

Chi stipula un contratto oggi non può però essere messo sullo stesso piano di chi lo ha stipulato precedentemente alla scoperta degli effetti devastanti del coronavirus e mi riferisco sia al locatore che al conduttore.

Pertanto per chi stipula un nuovo contratto di locazione commerciale in questo periodo è suggeribile prevedere, soprattutto nell’interesse del conduttore, una clausola “covid 19” e cioè un articolo  ben distinto nel quale disciplinare ex ante come dovranno comportarsi le parti, qualora si verifichi nuovamente una situazione  quale una Pandemia , che oggi non può più ritenersi “eccezionale” o “imprevedibile”.

Si potrà così inserire nel contratto, ad esempio, una previsione secondo la quale le parti saranno obbligate ad incontrarsi per valutare una riduzione del canone di locazione, nell’ipotesi di emanazione di provvedimenti normativi, anche d’urgenza, che limitino i movimenti delle persone o il funzionamento delle attività commerciali.

Sarà importante che la clausola “covid 19” non sia troppo generica e che sia agganciata a parametri il più possibile oggettivi  (promulgazione di decreti di urgenza, ad esempio) al fine di evitare che sia svuotata di qualsiasi applicazione concreta.

Nell’interesse del locatore può essere utile anche concordare in quale percentuale il canone possa essere ridotto al verificarsi dell’evento “pandemico”, prevedendo ad esempio, un limite minimo di pagamento da garantire in ogni caso.