Secondo l’art. 2697 del codice civile, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Ipotizziamo che qualcuno occupi abusivamente un immobile di mia proprietà ed io voglia agire in giudizio per il risarcimento del danno. Quale tipo di prova è richiesta?

Viene in soccorso Cassazione civile, a Sezioni Unite, con la Sentenza del 15/11/2022, n. 33645.

Secondo la Suprema Corte il danno “da perdita subita” di cui il proprietario chiede il risarcimento può essere  liquidato dal giudice con valutazione equitativa, anche utilizzando, quale  parametro, il canone locativo di mercato.

ll concetto di danno “da perdita subita” (danno emergente) identifica ogni diminuzione patrimoniale provocata dall’illecito o dall’inadempimento altrui; nel caso di specie, il danno diretto e conseguente all’occupazione abusiva dell’immobile. La Cassazione ha precisato che il danno è “in re ipsa” e cioè è implicito nel fatto lesivo (l’occupazione) e non necessita di dimostrazione.

Vi è anche il profilo del danno da mancato guadagno (lucro cessante). Si tratta delle somme che il danneggiato avrebbe percepito  se non si fosse verificato l’evento illecito. In tal caso la prova deve essere più rigorosa e la Cassazione ha preso posizione anche sotto questo profilo.

Questi i principi di diritto enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite:

  • nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta“;
  • nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato“;
  • nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato“.