Il regolamento di condominio è l’insieme di norme che regola la vita dell’edificio e che tutti i condomini devono rispettare; è una vera e propria “legge interna” .

Il Regolamento può essere assembleare e può essere adottato a maggioranza o all’unanimità. Può anche essere predisposto dall’originario unico proprietario prima che si formi il Condominio ed essere imposto successivamente agli acquirenti dei singoli immobili.

Il regolamento si definisce assembleare maggioritario se adottato, appunto, in assemblea a maggioranza mentre si definisce contrattuale se adottato all’unanimità o imposto dall’originario proprietario dell’edificio.

Il regolamento contrattuale è un regolamento più forte e può limitare i diritti dei singoli condomini, stabilendo ad esempio il divieto di determinati usi dei beni privati. Un tipico esempio per quest’ultimo caso, è la previsione di un divieto di attività ricettiva per i singoli appartamenti.

Come può essere modificato o contestato il regolamento di condominio?

Il regolamento, se approvato in assemblea condominiale, può essere impugnato con le regole previste in materia di comunione. Quindi i dissenzienti e gli assenti possano impugnare davanti all’autorità giudiziaria il regolamento entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato (i dissenzienti) oppure entro trenta giorni da quando è stata comunicata la deliberazione (gli assenti). Decorso il termine sopra indicato senza che il regolamento sia stato impugnato, questo diviene definitivo.

Il regolamento condominiale però può essere modificato nella stessa sede che l’ha approvato e cioè l’assemblea. Se il regolamento è contrattuale servirà però l’unanimità di tutti i condomini per la modifica. Se invece il regolamento è maggioritario, basterà la maggioranza qualificata prevista dal secondo comma dell’articolo 1136.

Un regolamento condominiale può essere impugnato giudizialmente oltre i termini di trenta giorni sopra indicati? È parere dello scrivente che sia possibile, ma entro certi limiti.

Se il regolamento infatti contiene norme illecite che siano contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume è impugnabile anche oltre il termine di trenta giorni innanzi all’autorità giudiziaria perché le clausole illecite sono radicalmente nulle.

Lo stesso principio è applicabile nelle ipotesi previste nel penultimo ed ultimo comma dell’art. 1138 del codice civile “Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.  Anche in tal caso, le previsioni del regolamento in contrasto con i principi appena enunciati sarebbero nulle e impugnabili anche oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.