Notifica alla casella PEC piena: è valida? Mi riferisco ad una ipotesi di notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall′avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Se invece della avvenuta consegna, si riceve la temuta comunicazione casella piena, cosa si deve fare? Risolvono il quesito le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza, 05/11/2024, n. 28452) e stabiliscono il seguente principio: il destinatario della notifica via PEC ha l′onere di gestire la propria casella di posta elettronica certificata, assicurandosi che non risulti satura (art. 20 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44). L′inadempimento di questo obbligo non comporta però il perfezionamento della notifica in assenza della "RdAC", ma impone al notificante di riattivare tempestivamente il procedimento di notificazione nelle forme ordinarie previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c. Quindi nell′ipotesi di saturazione della casella di PEC e di notifica con ricezione del messaggio "casella piena", non si potrà considerare compiuta la notifica. Quanto sopra, prima ovviamente della novella del 2022. La riforma del 2022 ha introdotto l′obbligatorietà della notifica a mezzo PEC da parte dell′avvocato, per cui il professionista provvede a termini di legge e la richiede all′ufficiale giudiziario soltanto ove non gli sia possibile la notificazione telematica. Il nuovo art. 3-ter (L. 53/94) disciplina gli effetti della notificazione a mezzo PEC non andata a buon fine. Il comma 2 prevede che: "quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo: a) se il destinatario è un′impresa o un professionista iscritto nell′indice INI-PEC di cui all′articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l′avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell′area web riservata prevista dall′articolo 359 del codice della crisi d′impresa e dell′insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l′inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l′inserimento; b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all′iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all′ articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l′avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie". Il successivo comma 3 regola, poi, il caso di notificazione impossibile o con esito negativo "per causa non imputabile al destinatario", disponendo che venga eseguita "con le modalità ordinarie". L′efficacia delle disposizioni dettate dai citati commi 2 e 3 dell′art. 3-ter è stata sospesa, dapprima, sino al 31 dicembre 2023 in forza dell′art. 4-ter, comma 1, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87) e, poi, sino al 31 dicembre 2024 dall′art. 11, comma 5-bis, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18). Tuttavia, la normativa che ha disposto la sospensione dell′efficacia delle anzidette disposizioni ha anche precisato che: "Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell′articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato". Il differimento della nuova previsione circa il perfezionamento della notifica in caso di mancata consegna per causa imputabile è dovuto proprio alla mancanza del luogo di "messa a disposizione" della notifica (vale a dire l′area web), come elemento essenziale per configurare il meccanismo già realizzato con le comunicazioni e notificazioni di cancelleria (consultazione tramite PST). Infine, anche secondo l′art. 3-ter, la mancata notifica per causa imputabile al destinatario che sia persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all′iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all′ articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si esegue con modalità ordinarie. Le Sezioni Unite, pertanto, sembrano aver allineato alla ratio della recente novella anche la soluzione alle problematiche maturate precedentemente.