Torniamo ad occuparci dell′impatto giuridico dei messaggi whatsApp, che sembrano, purtroppo, ormai dominare in quota significativa le relazioni umane. È valido un contratto di locazione stipulato tramite scambio di messaggi WhatsApp, in relazione al requisito della forma scritta "ad substantiam" previsto dall′art. 1, comma 4, della legge n. 431/1998? La risposta è no. Interessante, in merito, la soluzione proposta dal Tribunale di Napoli con sentenza del 28 gennaio 2026, n. 1356, che offre spunti rilevanti per la prassi contrattuale e la tutela delle parti. L′art. 1, comma 4, della legge n. 431/1998 impone la forma scritta per la validità dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, inclusi quelli a finalità turistica. La ratio della norma è quella di garantire consapevolezza, certezza e trasparenza nella formazione della volontà contrattuale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la forma scritta non si esaurisce necessariamente nella redazione di un unico documento, ma può essere integrata da uno scambio di corrispondenza elettronica, purché idonea a soddisfare il requisito della scrittura privata ex art. 2702 c.c., ossia sottoscritta con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (Cass. civ. 24 luglio 2023, n. 22012). Il Tribunale di Napoli, nella sentenza in commento, precisa che la messaggistica WhatsApp, priva dei requisiti sopra indicati, non integra la forma scritta laddove la stessa sia prevista per la validità del negozio, ma può costituire elemento probatorio ex art. 2712 c.c., quale riproduzione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La Cassazione, si ricorda, ha ribadito che il contratto di locazione concluso verbalmente e non registrato è affetto da nullità relativa di protezione, eccepibile solo dal conduttore (Cass. civ. 9 aprile 2021, n. 9475). Diverso invece è il caso del licenziamento, negozio unilaterale recettizio, per il quale la comunicazione via WhatsApp può integrare la forma scritta ad substantiam, purché la volontà sia chiara e il destinatario ne abbia impugnato tempestivamente il contenuto. In quest′ottica, il messaggio WhatsApp è stato qualificato come documento informatico pienamente idoneo ad assolvere l′onere formale, in quanto la volontà espulsiva è stata comunicata per iscritto in maniera inequivoca e il lavoratore ha dimostrato di averla ricevuta impugnando latto. Secondo la sentenza del Tribunale di Napoli 1356/2026 lo scambio di messaggi WhatsApp, pur contenendo tutti gli elementi essenziali del contratto di locazione, non è sufficiente a integrare il requisito della forma scritta richiesto dall′art. 1, comma 4, legge n. 431/1998. Tali messaggi possono essere utilizzati come prova dell′accordo raggiunto, ma non perfezionano il contratto di locazione, che resta nullo in assenza di una scrittura privata sottoscritta secondo le modalità previste dalla legge. Laddove la forma scritta sia richiesta per la validità del contratto, la messaggistica non è idonea a integrare gli estremi della scrittura privata ex art. 2702 cod. civ. che, a tal fine, richiede la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, in quanto solo la stessa rappresenta l′espressione grafica della paternità e impegnatività della dichiarazione che la precede.