Lo sfratto o la licenza per finita locazione (art. 657 cpc) così come lo sfratto per morosità, rappresentano un genere di procedimento monitorio o semplificato, destinato a concludersi, in mancanza di opposizione, con una convalida, definibile come ordinanza avente però contenuto di sentenza. La domanda introdotta con la citazione per la convalida è finalizzata a far dichiarare dal Tribunale la cessazione del contratto per la sua scadenza (convalida di sfratto o licenza per finita locazione) o la risoluzione del contratto per inadempimento e condanna del conduttore al pagamento dei canoni (convalida di sfratto per morosità). Cosa succede nell′ipotesi di opposizione da parte del convenuto? L′opposizione, ancorché infondata o strumentale, impedisce al giudice di concludere con ordinanza di convalida il procedimento. A questo punto, salva la possibilità che il Giudice emetta una ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva (art. 665 c.p.c.), il giudizio muta (art. 667 c.p.c.) e si trasforma in giudizio a cognizione piena, strutturato sulla falsariga del rito speciale del lavoro (art. 447 bis c.p.c. e 426 c.p.c.) Il mutamento del rito, dopo il necessario passaggio per la mediazione obbligatoria, prevede per attore e convenuto il deposito di memorie integrative. Cosa sono le memorie integrative? E cosa succede se, ad esempio, l′attore non le deposita? La domanda di risoluzione e di pagamento dei canoni da lui introdotta con la citazione per la convalida, a questo punto decade? La Cassazione civile, Sez. III, nell′Ordinanza del 17/12/2025, n. 32869, da una risposta a queste domande. Le memorie ex art. 426 c.p.c. sono semplicemente integrative dell′azione originaria e il mutamento del rito non travolge gli effetti sostanziali e processuali della domanda; non solo restano immutate le preclusioni e le decadenze già maturate, ma anche resta fermo il contenuto della domanda originariamente proposta. "Va fermamente ribadito che la disciplina dell′art. 426 cod. proc. civ., richiamata dall′art. 667 cod. proc. civ., nel prevedere la possibilità di memorie integrative, una volta coordinata con lo stesso art. 667 cod. proc. civ., il quale dice che il processo "prosegue", suppone ex necesse che, trattandosi di prosecuzione, restino ferme le domande formulate nella citazione per convalida, qualora si rinunci al deposito di memoria integrativa." Pertanto : "il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all′art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l′originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte". Nel caso quindi di opposizione del conduttore e di conseguente mutamento del rito, rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario. L′integrazione dell′atto introduttivo (citazione per la convalida) con il deposito di memorie e documenti ai sensi dell′art. 426 cod. proc. civ. "non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale". In ipotesi soprattutto di una opposizione alla convalida meramente strumentale che però determini il passaggio al giudizio a cognizione piena, per l′attore originario sarà quindi possibile anche non depositare una memoria integrativa, qualora non ve ne sia la necessità determinata dalla condotta processuale del convenuto; otterrà comunque che il Giudice si pronunci sulla risoluzione e sul pagamento dei canoni di locazione. Chi scrive però consiglia di depositare in ogni caso le memorie integrative, anche se il loro contenuto finirà per ricalcare semplicemente quello dell′atto introduttivo, al fine di evitare eccezioni di controparte su un tema tanto delicato.