Sotto un profilo legale è ben nota la rilevanza della Posta Elettronica Certificata, che ha il valore corrispondente di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Questa valenza rafforzata in realtà è operativa solo in Italia, in quanto la PEC, ad oggi, non risponde a tutti i requisiti del Regolamento eIDAS emanato nel 2014 dall′Unione Europea. Senza volersi oggi soffermare sulla PEC, quale valore legale ha invece la e-mail ordinaria, soprattutto nei rapporti commerciali? Interessante in tal senso la recente sentenza del Tribunale di Grosseto del 25 novembre 2025, n. 878. La controversia analizzata dal Tribunale è relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento relativo a forniture, nella quale l′opponente contestava il presupposto e cioè l′esistenza del rapporto contrattuale alla base delle fatture emesse anche queste contestate perché, secondo l′opponente, non idonee a provare la sussistenza del credito vantato dal ricorrente. Tra l′altro l′opponente contestava che l′invio per e-mail dalla casella di posta ordinaria societaria del preventivo di spesa, non fosse idoneo alla dimostrazione della sussistenza del rapporto contrattuale , proprio per la presunta mancanza di certezza della provenienza dell′invio tramite la posta elettronica ordinaria. Non l′ha vista così il Tribunale di Grosseto, secondo il quale le-mail, ancorché priva di firma digitale, costituisce documento elettronico ex art. 2712 c.c. e forma quindi piena prova dei fatti rappresentati, salvo che la stessa non venga formalmente disconosciuta in modo circostanziato e non generico. In tal senso anche la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 19155/2019; Cass. civ. n. 11606/2018), secondo la quale l′email, ancorché priva di firma digitale, costituisce documento elettronico ai sensi dell′art. 2712 c.c. e forma quindi piena prova dei fatti rappresentati, salvo disconoscimento circostanziato e cioè munito di "elementi chiari, circostanziati ed espliciti che dimostrino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta Quindi in giudizio non è sufficiente limitarsi ad una contestazione di rito per scardinare il valore legale di una email e del documento informatico in essa contenuta. La rilevanza probatoria del messaggio di posta elettronica ordinaria può essere contrastata in modo efficace solo con una formale contestazione tempestiva, specifica e circostanziata. In mancanza, ai sensi dell′art. 2712 del c.c., anche la e mail ed i documenti ivi contenuti rappresentano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.