I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell′applicazione dell′imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L′imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari . Così recita l′art. 4 bis del Dlgs 346/1990, in vigore dal 1 gennaio 2025. Quindi la tassazione delle attribuzioni patrimoniali effettuate da un trustee ha come presupposto l′incremento del patrimonio del beneficiario e si verifica una tantum. Cosa succede però se il trustee trasferisce il patrimonio ad altro trust, sempre nel rispetto delle finalità del trust originario? A logica, questo nuovo atto di disposizione non dovrebbe avere un significativo impatto fiscale, dal momento che non si va a verificare un incremento patrimoniale del trust di destinazione ma semplicemente ad eseguire le disposizioni dell′originario contratto istitutivo. Non l′ha pensata così l′Agenzia delle Entrate che, rispondendo all′interpello 170/2025, ha stabilito che anche all′atto di dotazione del nuovo trust destinatario si applichi l′imposta di donazione dell′8% sul valore imponibile dei beni oggetto di attribuzione. Secondo l′Agenzia delle Entrate lo scopo del trust originario viene raggiunto e si esaurisce con il suo atto di disposizione, che fa venir meno l′effetto di segregazione del patrimonio. Sempre secondo Agenzia delle Entrate, il nuovo trust destinatario deve essere inquadrabile come nuovo beneficiario, con conseguente nuova tassazione. Nel caso di specie, tre fratelli avevano istituito un trust per farvi confluire partecipazioni societarie ed immobili, con la finalità del trasferimento dei beni ai loro rispettivi discendenti, quali beneficiari finali. Tra gli scopi del Trust vi era anche quello di costituire nuovi trust finalizzati ad una migliore gestione del patrimonio dei beneficiari, secondo le loro esigenze particolari. Per questa ragione, il Trust aveva costituito tre nuovi distinti trust, uno per ogni linea di discendenza, al fine di confezionare un prodotto su misura per ogni linea di discendenza. Dal momento che il trust operava in ossequio al suo atto costitutivo originario, l′interpello del trustee era finalizzato a farsi riconoscere che, in ossequio alla norma sopra citata, gli atti di disposizione scontassero solo le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L′Agenzia delle Entrate, invece, non ha seguito la linea indicata dal trustee ed ha interpretato la norma in modo estremamente restrittivo, ipotizzando la costituzione di un nuovo sistema di beneficiari e conseguentemente prevedendo una nuova tassazione all′8% sul valore imponibile.