Da qualche anno strumenti come chat di messaggistica (whatsapp su tutte, ma non solo), così come la facilità di effettuare riproduzioni video, audio o fotografiche grazie ai moderni telefoni cellulari, hanno profondamente cambiato il nostro modo di relazionarci con un impatto significativo anche sul processo civile. Limitiamo oggi l′analisi al diritto di famiglia, ai giudizi di separazione e divorzio o alle controversie relative all′affidamento ed al mantenimento dei figli. Come è noto, nei giudizi di cui sopra assumono rilievo questioni attinenti aspetti patrimoniali o relazionali, spesso oggetto di intense attività istruttorie, finalizzate ad esempio a dimostrare l′effettiva consistenza economica di un coniuge o le sue modalità di relazionarsi con i figli In tale contesto, la giurisprudenza è cambiata ed ha consolidato un orientamento che riconosce alle riproduzioni informatiche (chat, email, SMS) e alle registrazioni audio/video un rilevante valore probatorio. Nei procedimenti di separazione, divorzio e in quelli relativi all′affidamento e al mantenimento dei figli, l′utilizzo di prove documentali di natura informatica, come le conversazioni via chat (es. WhatsApp, SMS, email), ha assunto così un′importanza crescente. Tali strumenti costituiscono mezzi di prova documentale pienamente utilizzabili, la cui efficacia può essere neutralizzata solo da una contestazione specifica e tempestiva. Il diritto di difesa, nei limiti della pertinenza e non eccedenza, prevale sul diritto alla riservatezza. Il giudice mantiene comunque un ampio margine di valutazione, potendo integrare la prova con altri elementi e presunzioni, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e dell′interesse superiore del minore. La trascrizione o lo screenshot di una chat acquisisce quindi valore di prova documentale piena, a condizione che la parte contro cui tale prova è prodotta non la contesti in modo specifico e circostanziato (ad es. Trib. Bari, 10 settembre 2021, n. 3223; Trib. Lamezia Terme, 10 febbraio 2020, n. 106). Le conversazioni telematiche sono riconducibili alla categoria delle riproduzioni informatiche di cui all′ art. 2712 c.c. L′articolo stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne contesta la conformità ai fatti o alle cose medesime. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il disconoscimento, per essere efficace, non può essere generico o limitarsi a una mera obiezione sull′illegittimità dell′acquisizione per violazione della privacy. La parte che intende privare di efficacia probatoria la riproduzione informatica deve formulare una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, allegando elementi concreti che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta nel documento (Trib. Bari, 10 settembre 2021, n. 3223; Cass. civ., 22 aprile 2010, n. 9526).). È poi fondamentale distinguere il disconoscimento previsto dall′ art. 2712 c.c. da quello relativo alla scrittura privata ( art. 215 c.p.c. e art. 2702 c.c.). Mentre il disconoscimento di una scrittura privata, in assenza di un′istanza di verificazione, la priva di qualsiasi efficacia probatoria, il disconoscimento di una riproduzione informatica non produce lo stesso effetto preclusivo. In quest′ultimo caso, la contestazione degrada la prova da piena a liberamente valutabile dal giudice. La Corte di cassazione ha stabilito che, anche in presenza di un disconoscimento, il giudice non è vincolato a escludere il documento dal materiale probatorio. Egli può, infatti, accertarne la conformità all′originale e la veridicità del suo contenuto attraverso altri mezzi di prova, incluse le presunzioni ( Cass. civ., 17 luglio 2019, n. 19155). Quanto alla privacy, la produzione in giudizio di chat e messaggi è ritenuta lecita se finalizzata all′esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.; art. 6, par. 1, lett. f) e art. 9, par. 2, lett. f) GDPR), purché i dati siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità difensive (Trib. Lamezia Terme, 10 febbraio 2020, n. 106). Anche In materia di affidamento dei minori, sotto il principio dell′esclusivo e prevalente interesse morale e materiale della prole ( art. 337-ter c.c.), le conversazioni tra i genitori, o tra un genitore e terzi, possono essere decisive per valutare l′idoneità genitoriale. Ad esempio, possono rivelare condotte pregiudizievoli per il minore, disinteresse, tentativi di alienazione parentale o, al contrario, un atteggiamento collaborativo e costruttivo. La produzione di tali documenti è ammessa se rilevante ai fini della decisione sull′affidamento, sempre nel rispetto del preminente interesse del minore (Trib. Lamezia Terme, 10 febbraio 2020, n. 106). Le chat possono anche contenere ammissioni o discussioni relative alle reali condizioni economiche e patrimoniali delle parti ovvero degli accordi raggiunti tra le stesse a latere del procedimento di separazione o divorzio. Tali elementi possono essere utilizzati come indizi o presunzioni per la determinazione dell′assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, in applicazione del principio di proporzionalità sancito dall′ art. 337-ter c.c. (Trib. Benevento, 30 marzo 2023, n. 798). Per quanto riguarda le registrazioni audio e video, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la registrazione di una conversazione da parte di uno dei partecipanti non costituisce intercettazione illecita e rappresenta una prova documentale ammissibile (Cass. civ., 16 maggio 2018, n. 11999; Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747). Anche tali registrazioni rientrano tra le riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. e formano piena prova se non contestate (Cass. civ., 29 settembre 2021, n. 26417; Cass. civ., 30 giugno 2021, n. 18908). La registrazione può essere considerata lecita anche se l′altro interlocutore non è a conoscenza della stessa ( Cass. civ., 16 maggio 2018, n. 11999; Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747). Le riflessioni ed i principi di cui sopra, che abbiamo analizzato solo sotto il profilo del processo nel diritto d famiglia, sono ovviamente applicabili al processo civile in genere.