La parte adempiente di un contratto può chiedere la sua risoluzione, nel caso di inadempimento dell′altra parte. Oltre al principio generale disciplinato nell′art. 1453 c.c., la risoluzione può essere provocata dalla parte adempiente in via stragiudiziale in determinate circostanze. È il caso, ad esempio della diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.): "Alla parte inadempiente l′altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s′intenderà senz′altro risoluto .Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto." Altre ipotesi particolari di risoluzione previste dal codice civile sono quelle previste dalla clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o dal termine essenziale (art.1457). In questa sede non si vogliono approfondire le varie tipologie risolutorie, ma analizzarne gli effetti: è possibile rinunciare alla risoluzione del contratto, una volta ottenuta? Deve premettersi che sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa la rinunciabilità o meno dell′effetto risolutorio da parte di chi abbia provocato la fine del contratto . Per una parte della giurisprudenza la risoluzione, una volta verificatasi, fa stato tra le parti e non è più rinunciabile da chi l′ha richiesta ed invocata. Secondo altre sentenze, invece, chi ha chiesto la risoluzione può rinunciarvi, anche se è stata ottenuta, perché si tratta pur sempre di un effetto previsto solo a suo favore. Interessante la pronuncia della Cassazione, nell′ordinanza 13 giugno 2025, n. 15808. Nel caso concreto l′effetto risolutivo si era verificato a seguito di una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) in un contratto di locazione. Il locatore aveva notificato la diffida ex art. 1454 c.c. per il mancato pagamento dei canoni causando la risoluzione del contratto di locazione ai danni del conduttore, che però aveva contestato l′avvenuta risoluzione per sua responsabilità. Successivamente, il locatore aveva di fatto rinunciato agli effetti risolutori del contratto, chiedendo il pagamento dei canoni di locazione. La domanda di pagamento, che presuppone che il locatore rinunci alla risoluzione e faccia valere il contratto, in questo caso è da considerarsi legittima? La Cassazione si è interrogata se possa farsi una differenziazione tra l′ipotesi che l′effetto risolutorio sia stato o meno contestato dalla controparte, giungendo alla seguente conclusione: è possibile per il richiedente rinunciare agli effetti della risoluzione, nell′ipotesi in cui si sia aperta in merito una fase di contraddittorio con il destinatario degli effetti risolutivi, che la contesti in quanto infondata. Secondo la Cassazione la parte che abbia inviato la diffida ad adempiere, preso atto della contestazione della controparte, può rinunciare all′effetto risolutivo; in buona sostanza è come se avesse riconosciuto la fondatezza delle contestazioni avversarie. L′effetto risolutivo assume rilievo in una dimensione bilaterale nel contraddittorio tra le parti. Qualora invece la controparte non abbia contestato la diffida ad adempiere, la mancanza di qualsivoglia resistenza alla verificazione dell′effetto risolutivo, da parte del contraente che abbia ricevuto la diffida, precluderebbe la successiva rinuncia da parte del diffidante, posto che essa avrebbe carattere meramente unilaterale. La soluzione non convince pienamente lo scrivente perché non tiene conto del principio secondo il quale, una volta verificatasi, la risoluzione esce dalla disponibilità delle parti che saranno si libere di fare un nuovo accordo ma non di far rivivere quello ormai defunto. Si tratta però di un principio da tener conto, nell′ottica strategica delle azioni da intraprendere a difesa dei propri diritti contrattuali.